Vaccino anticovid, Onida: “L’obbligatorietà di somministrazione è costituzionale solo di fronte ad una legge statale. Permane però il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato per eventuali danni subiti”

Vaccino anticovid, Onida: “L’obbligatorietà di somministrazione è costituzionale solo di fronte ad una legge statale. Permane però il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato per eventuali danni subiti”

19 Gennaio 2021 0

Di fronte ad un dibattito sempre più serrato circa la possibilità di introdurre l’obbligatorietà di vaccinazione anticovid o una eventuale “patente” per i vaccinati abbiamo deciso di interpellare uno tra i costituzionalisti più autorevoli in circolazione, Valerio Onida, già presidente della Corte Costituzionale oltre che noto accademico, per comprendere se esistano profili di incostituzionalità al riguardo.

Infografica – La biografia dell’intervistato Valerio Onida

– Professore secondo lei sarebbe costituzionale prevedere l’obbligatorietà di somministrazione del vaccino Covid-19?

Per la Costituzione (art. 32), nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge: Quindi per introdurre un obbligo di vaccinazione, che è un trattamento sanitario, occorre una legge (s’intende una legge statale, non regionale) che lo imponga: non basterebbe una pronuncia delle autorità amministrative competenti. E’ il caso delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto  legge n. 73 del 2017 per malattie infettive come la poliomielite o la difterite. 

Naturalmente anche una eventuale legge che imponga un obbligo di vaccinazione incontra dei limiti costituzionali. L’eventuale obbligo di vaccinazione dovrebbe essere giustificato ragionevolmente dall’esigenza di impedire la diffusione del virus: nel caso del Covid peraltro tale esigenza appare evidente. Inoltre, la legge dovrebbe esentare dall’obbligo (come già si fa per le altre vaccinazioni obbligatorie) coloro che, per specifiche e comprovate condizioni sanitarie, potrebbero incorrere, con la vaccinazione, in un pregiudizio permanente alla loro salute. Diverso è il caso in cui un pregiudizio permanente alla salute dell’individuo, che non si trovi in queste particolari condizioni di salute, si verifichi eccezionalmente, in maniera imprevista e ragionevolmente imprevedibile. In questi casi, in presenza di un obbligo legale di vaccinazione, ma anche solo in presenza di iniziative pubbliche che, pur in assenza di un obbligo legale, “raccomandino” a tutti di aderire alla campagna vaccinale per ottenere un effetto analogo di copertura della popolazione, deve essere riconosciuto al danneggiato un indennizzo a carico dello Stato per il danno subìto.

– Il fatto che si tratti di un vaccino sperimentale, approvato in via emergenziale, può costituire una condizione diversa rispetto a quanto  accaduto per l’approvazione della legge 73 del 2017?

I vaccini anti-Covid che oggi vengono somministrati in tutti i Paesi non possono essere qualificati propriamente come “sperimentali”, poiché devono essere prima specificamente approvati dalle autorità sanitarie a ciò preposte (in Europa e in Italia finora sono pochi), dopo una sperimentazione e una verifica attenta della loro efficacia e della loro ragionevolmente prevedibile innocuità. E’ per questo che c’è voluto un tempo non breve perché, dopo il manifestarsi della pandemia, si potesse cominciare la loro somministrazione.

– L‘ex premier Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, ha messo nuovamente in discussione la scelta del presidente di Conte di evitare il confronto con Parlamento nel dibattito politico, anche con derive autoritarie. Anche lei rileva queste criticità?

Non mi sembra fondata l’accusa mossa al Presidente Conte e al Governo di avere evitato il confronto con il Parlamento sul tema, e di avere dato luogo addirittura a delle “derive autoritarie”. Al netto di ritardi, incertezze, errori emersi nelle iniziative adottate od omesse con i famosi D.P.C.M., ma anche con i numerosi decreti legge approvati dal Governo e convertiti in legge dal Parlamento, e al netto delle ricorrenti dispute fra gli esperti e fra le forze politiche, che i mezzi di informazione spesso tendono purtroppo ad enfatizzare, i maggiori problemi emersi mi paiono altri. Cito, in ordine crescente, i seguenti problemi:  l’accavallarsi di provvedimenti normativi redatti talora con una scrittura semi-incomprensibile e con continui rinvii da un provvedimento all’altro (purtroppo è un vizio frequente anche nel modo in cui da noi sono spesso redatte le leggi); i conflitti emersi fra lo Stato e le Regioni o talune di esse, con una prassi non sempre attenta alle esigenze della leale cooperazione, essenziale trattandosi di iniziative che coinvolgono necessariamente poteri e interventi sia degli organi statali (ovviamente destinati a prevalere quando si tratti di misure intese a rispondere a situazioni di emergenza a carattere nazionale), sia degli organi regionali, nei limiti in cui lo preveda o lo consenta la normativa nazionale; le difficoltà nel delineare e realizzare procedure parlamentari coordinate e adeguate al carattere bicamerale del nostro Parlamento (così mi sono sembrati pochi e deboli  i tentativi di utilizzare procedure bicamerali snelle ed efficaci: si pensi allo scarsissimo uso, ad esempio, delle commissioni bicamerali, pur previste dalla Costituzione).

Su tutto poi ha prevalso la tendenza delle forze politiche o di molte di esse a sfruttare le circostanze non per concorrere a migliorare i processi decisionali pubblici, ma per far valere rivalità politiche e cercare di guadagnare consenso elettorale: basti pensare da ultimo alle iniziative del leader di Italia Viva per attirare su di sé l’attenzione, arrivando a provocare la crisi di un Governo che aveva egli stesso promosso.

– Numerosi esponenti politici sponsorizzano l’idea di una patente vaccinale in caso non avvenisse l’introduzione di un obbligo di legge per accedere a determinate attività (ad esempio viaggi sui mezzi di trasporti). Questa via è costituzionale? Ed è costituzionale che il BigTech abbia annunciato lo studio di una certificazione digitale vaccinale senza un preciso mandato di un Governo?

In assenza di un obbligo legale di vaccinazione, non si potrebbe pretendere la dimostrazione di essersi vaccinati ai fini poter accedere a qualsiasi attività lecita, secondo i requisiti generali richiesti. Ai fini della prevenzione della diffusione del virus, può però essere richiesto – come già avviene,  in base ad apposite misure – che, per l’accesso a certe attività (ad esempio ingresso nel territorio, accesso a certi mezzi di trasporto, ingresso in determinati luoghi o edifici, svolgimento di attività a contatto col pubblico), si debba dare la dimostrazione di non essere in quel momento positivo al virus, attraverso l’esecuzione di tamponi. Eventualmente potrebbe essere previsto che il certificato di avvenuta vaccinazione da un certo tempo (quello richiesto per la presumibile efficacia del vaccino) possa facoltativamente sostituire la prova di negatività offerta dal tampone.

Forme di certificazione digitale potrebbero essere offerte e usufruite a patto che siano sicuramente attendibili e controllabili nella loro attendibilità (non saprei dire quali siano i requisiti tecnici necessari in proposito) e che si tratti di procedure controllabili dalle autorità.

Marco Fontana
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