Il vaccino per il Covid-19 può essere obbligatorio. Parola dei giuristi. Ma sulla patente europea dubbi e ombre

Il vaccino per il Covid-19 può essere obbligatorio. Parola dei giuristi. Ma sulla patente europea dubbi e ombre

2 Febbraio 2021 0

Enrico Grosso, docente di diritto costituzionale a Torino, non ha dubbi: «La Costituzione prevede che, con una legge, si possa disporre l’obbligatorietà di un trattamento sanitario (ad esempio di un vaccino, appunto). Articolo 32 comma secondo. Punto. Senza se e senza ma. Non ci sono dubbi, non ci sono discussioni. L’unico limite costituzionalmente previsto ai trattamenti sanitari obbligatori disposti con legge è quello dei trattamenti che violino “i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. E di sicuro una piccola iniezione in un braccio non viola proprio nulla». E a ribadirlo sono decine di sentenze della Corte costituzionale, come la numero 5 del 2018, che indica come l’articolo in questione tuteli la salute non solo come diritto fondamentale del singolo, ma altresì come interesse della collettività e permette di imporre un trattamento sanitario se diretto «non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri». Ecco perché per Grosso si tratta «puramente e semplicemente, di una scelta politica. Se il Parlamento lo vuole, si può prevedere l’obbligatorietà del vaccino. L’unico requisito è che lo si faccia con una legge (o con un atto ad essa equiparato). Se non lo si fa, quindi, è solo per scelta politica (o incapacità), non certo per divieto costituzionale. Dubbi giuridici proprio non ce ne sono, e chi dice il contrario mente sapendo di mentire. Per dirla in parole più semplici, qui “le chiacchiere stanno a zero”».

La pensa allo stesso modo Raffaele Bifulco, professore ordinario di diritto costituzionale alla Luiss di Roma, che sottolinea: «L’obbligo da parte di un legislatore in materia di Covid-19 sarebbe legittimo. Il presupposto di un tale obbligo è naturalmente il dato scientifico che le vaccinazioni si dimostrino efficaci nel debellare l¹epidemia. La Costituzione garantisce a ciascuno di noi il diritto alla salute stabilendo che esso è un diritto fondamentale ma anche un interesse della collettività Quindi, nell’ambito della salute, i due versanti della questione – il diritto individuale e l’interesse della collettività- sono strettamente intrecciati. È un punto pacifico anche nella giurisprudenza costituzionale (sentenza 5/2018)».

Le perplessità arrivano, invece, sulla patente vaccinale, quel certificato europeo che permetta a chi ha accettato l’iniezione di viaggiare liberamente. Un’idea lanciata dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, accolta dalla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e dal nostro commissario Domenico Arcuri. «Nutro molti dubbi – continua Bifulco –; se non sussiste un obbligo di legge, allora ognuno è libero di comportarsi come crede». Dubbi che si stagliano anche sull’iniziativa di una coalizione di aziende tecnologiche e sanitarie, che stanno lavorando per un certificato di vaccinazione digitale, da utilizzare sullo smartphone per dimostrare le prove che attestino di aver ricevuto il siero anti Covid-19: la Mayo Clinic, un’organizzazione non-profit per la pratica e la ricerca medica americana, Microsoft, Oracle e Salesforce, azienda statunitense di cloud computing con sede a San Francisco. «Ma è evidente – conclude Bifulco – che l’iniziativa di privati non può incidere su diritti fondamentali del cittadino».

Concorda Filippo Pizzolato, costituzionalista dell’Università di Padova: «Non è aggirabile il limite della riserva di legge. Limitazioni alla circolazione dovrebbero comunque basarsi su una legge che dovrebbe pur sempre rispettare il limite della ragionevolezza. Non si può cioè immaginare di rendere impossibile la vita dei non vaccinati, negando loro l’esercizio di libertà costituzionalmente protette. Occorrerebbe ad esempio verificare se la garanzia non possa essere offerta dal soggetto in altro modo, rispetto alla vaccinazione (con un tampone recente, ad esempio), o, viceversa, essere apprestata dallo stesso fornitore di un servizio. Tanto più che ci sono categorie di persone (comprese i bambini) che non possono, allo stato dell’arte, essere vaccinate. Questi limiti valgono anche per l’attuazione (non per lo studio) di strumenti di certificazione digitale vaccinale».

Senza obbligo, quindi, non c’è patente che tenga. Anche se secondo l’accademico e giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese non è possibile mettere a confronto un’eventuale obbligatorietà del vaccino anti Covid-19, con quanto fatto nel 2017 per le dieci profilassi imposte ai giovani dagli zero ai 16 anni. E che, in ogni caso, servirebbe una legge nuova: «L’articolo 32 della Costituzione dispone che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Da questa norma costituzionale discende che la vaccinazione, come trattamento sanitario obbligatorio, deve essere disposta per legge. Discende, inoltre, che la legge deve rispettare la persona umana. Le norme del 2017 riguardavano 10 vaccini, non quello diretto a prevenire il Covid19. Per disporre l’obbligatorietà della vaccinazione per il Covid 19 bisogna che venga adottata una nuova legge. Tra la legge del 2017 e la eventuale legge disposta nel 2021 non c’è un rapporto diretto. Quindi, non c’è la possibilità di comparare le due situazioni giuridiche. Naturalmente – conclude – il trattamento sanitario obbligatorio deve assicurare tutte le normali garanzie di sicurezza di un trattamento definito sanitario, quindi non comportare rischi superiori a quelli che tutti corrono sia in una vaccinazione, sia in  un altro tipo di cura un altro medicinale, sia per operazioni chirurgiche».

Giulia Ricci
GiuliaRicci

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